Polonia: Cosa dice la Sentenza del Tribunale Costituzione in merito all’aborto terapeutico
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Il 27 gennaio 2021 è stata pubblicata la motivazione in 154 pagine della Sentenza della Corte Costituzione in merito all’aborto terapeutico.. Una sentenza che evidenzia che il diritto polacco è in difesa della vita. I cinque punti chiave sono:
1) La Corte costituzionale ha esaminato l’art. 30 della Costituzione: “La dignità intrinseca e inalienabile degli esseri umani è la fonte della libertà e dei diritti umani e civili. È inviolabile e il suo rispetto e la sua protezione sono responsabilità delle autorità pubbliche” e l’art. 38 della Costituzione: ”La Repubblica di Polonia garantisce a tutti la protezione legale della vita”.
2) Il Tribunale costituzionale ha confermato la sua precedente posizione, espressa nella sentenza del 28 maggio 1997, fascicolo rif. Legge K 26/96, secondo la quale la vita umana è un valore in ogni fase dello sviluppo la cui fonte sono le disposizioni costituzionali. Essa deve essere tutelata dal legislatore e anche un bambino non ancora nato, in quanto essere umano che ha diritto a una dignità intrinseca e inalienabile, è un soggetto che ha diritto alla vita.
3) Ogni caso di limitazione della tutela giuridica della vita umana deve essere “assolutamente necessario”, cioè trattato come ultima risorsa assoluta. Solo la salute e la vita della madre possono giustificare la soppressione della vita del bambino prima della sua nascita. In una tale situazione c’è una simmetria tra i beni dei soccorsi (vita e salute della madre) e dei sacrificati (vita del bambino). Dopo la sentenza del Tribunale costituzionale, l’interruzione della gravidanza può essere eseguita in caso di minaccia per la vita della madre (art. 4a.1.1) o se vi è un giustificato sospetto che la gravidanza sia derivata da un atto proibito (art. 4a.1.3): stupro, incesto o atto di pedofilia.
4) Un handicap o una malattia incurabile di un bambino nella fase prenatale non può determinare automaticamente l’ammissibilità dell’interruzione della gravidanza (articolo 4a.1.2 della legge sulla pianificazione familiare). La legalizzazione della procedura di aborto, quando i test prenatali o altre indicazioni mediche indicano un’alta probabilità di un danno grave e irreversibile del feto o di una malattia incurabile che ne minaccia la vita, non ha alcuna giustificazione costituzionale.
5) Il Tribunale non intende imporre l’onere di allevare un bambino gravemente e irreversibilmente handicappato o malato terminale solo alla madre, perché sono principalmente le autorità pubbliche e l’intera società che sono tenute a prendersi cura delle persone nelle condizioni più difficili. Pertanto, si dovranno introdurre disposizioni che forniscano assistenza alle famiglie che si fanno carico di bambini portatori di handicap.
Questa legislazione è contro la discriminazione a causa della salute. Essa difende la vita umana dal momento del suo concepimento in quanto un bambino malato ha lo stesso valore e ha uguale diritto alla vita di un bambino sano. L’aborto terapeutico contrasta questo fondamento su cui si basa il sistema giuridico polacco.
Ufficio per le Comunicazioni Estere della Conferenza Episcopale Polacca
Tłumaczenie powstało na zamówienie Fundacji ŻYCIU TAK im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
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